giovedì 31 ottobre 2013

Sesso: la legge che non ti aspetti

In questi giorni di gran parlare di accuse di avere perpetrato atti di sesso con soggetti minorenni si ascolkta molto spesso dire a sproposito che ciò sarebbe di per se stesso un delitto, sul punto credo che occorra fare un po’ di chiarezza.

Il nostro codice penale prevede all’art. 609 quater una specifica ipotesi di reato introdotta dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66, quella che, come noto, ha operato una radicale trasformazione in materia di reati sessuali, uniformando in una unica condotta di violenza sessuale (art. 609 bis Cp) anche gli abrogati atti di libidine, e collocando tale fattispecie nella sezione dei reati contro la persona.

Con l’art. 609 quater viene equiparato alla condotta di violenza ogni atto sessuale compiuto nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14 di età anche se consenziente.

In caso di atti sessuali compiuti nei confronti di minorenne infra-sedicenne consenziente invece, non si configura alcuna ipotesi di reato, a meno che non vi sia tra i due soggetti uno speciale rapporto tassativamente indicato al comma 2 della medesima norma, ossia che si tratti di ascendente, genitore, tutore ovvero altra persona cui per ragioni di cura, educazione, vigilanza o custodia il minore è affidato (tipico caso quello dell’insegnante colto a fare sesso con allievo che non ha ancora compiuto i 16 anni di età).

La ratio di tale ipotesi “estensiva” è dovuta al fatto che si presume che quel consenso del minore infra-sedicenne non sia stato del tutto scevro da condizionamenti psicologici dovuti ad un rapporto in qualche modo gerarchico o di dipendenza con il soggetto maggiorenne.

Una volta compiuti i 16 anni di età invece il consenso del minore esclude qualsiasi responsabilità penale in caso di atti sessuali compiuti nei di lui confronti, eccezion fatta per la speciale ipotesi di accertata condotta di abuso dei poteri connessi alla propria posizione in capo al genitore o al tutore, ma in tale caso la pena è comunque ridotta.

Da ciò ne deriva che, ferme restando eventuali valutazioni di natura etica o morale che ciascuno di noi può liberamente fare, dal punto di vista strettamente giuridico in Italia, salvo particolari casi, non è affatto reato “fare sesso” con chi ha già compiuto 14 anni.

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