mercoledì 3 luglio 2013

Maldicenze e pettegolezzi: parlare male di qualcuno può costituire reato

I pettegolezzi, piacevole passatempo tra amici e colleghi, possono costare caro; parlare male di qualcuno può infatti sfociare in una condanna penale per diffamazione e/o per violazione della privacy.   Il reato di diffamazione  scatta quando un soggetto, comunicando con più persone, offende la reputazione di un terzo assente . Per “comunicazione” si intende sia quella orale che quella scritta (sms, lettere, e mail, telefonate). Ciò che conta è che essa sia diretta ad almeno due persone, anche in tempi diversi, e che costoro ne percepiscano effettivamente l’oggetto (cioè il fatto offensivo).   Il pettegolezzo, sia che riguardi fatti veri che inventati, fa scattare la condanna per diffamazione se offende la reputazione altrui, cioè la considerazione che l’individuo ha nella propria famiglia, sul luogo di lavoro, in palestra, in città e, più in generale, in una comunità.   Affinché il reato si configuri è però necessario che le ripetute maldicenze 1) abbiano ad oggetto gli stessi fatti 2) e siano riferiti a più di una persona, anche non contemporaneamente . Per esempio: se una donna parla male di una propria collega riferendo due fatti diversi a due amiche diverse non commette diffamazione, perché si tratta di due comunicazioni differenti tra loro. Insomma, è sempre necessaria la pluralità di persone destinatarie di un’unica comunicazione.   La Cassazione ha trattato più volte cause aventi ad oggetto pettegolezzi nei confronti di vicini di casa o di colleghi di lavoro. In tali casi, i giudici hanno precisato che le dicerie negative sul conto di qualcuno possono ledere a tal punto l’onore e la reputazione da dover essere punite penalmente a titolo di diffamazione. Il pettegolo non potrebbe giustificarsi sostenendo che la notizia divulgata sarebbe di interesse pubblico: non vi è alcuna utilità sociale nel sapere che il marito della vicina ha un’amante o che la collega indossa abiti succinti.  Inoltre, spesso il pettegolezzo diventa divulgazione di notizie inerenti la sfera più intima e personale dell’individuo, irrompendo nelle relazioni sociali, familiari e lavorative della vittima. In questo caso, il pettegolezzo può costituire violazione della privacy perché ha ad oggetto dati sensibili che non possono essere divulgati senza il consenso dell’interessato.   In un caso non tropo datato, la Cassazione ha condannato un uomo per aver comunicato al direttore di una banca che una dipendente aveva una relazione con un collega sposato. L’imputato è stato condannato sia per diffamazione per il “malevolo pettegolezzo”, diffusosi subito nel ristretto ambito lavorativo, che per violazione della privacy. Egli aveva, infatti, assunto un investigatore privato per acquisire i dati della donna e poi divulgarli. - 

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