Con la sentenza 15981, i giudici delle terza sezione della Cassazione escludono che il passaggio per lo studio di un notaio possa essere una sorta di “salvacondotto” per evitare la confisca di un immobile realizzato in violazione dei limiti di densità edilizia. La Suprema corte accoglie così il ricorso della Procura contro l’assoluzione dell’acquirente per il reato di lottizzazione abusiva decisa dai giudici di merito, secondo i quali l’”onestà” del ricorrente era provata dal rogito notarile.
Più “accorta” la Cassazione avverte che il notaio non può essere considerato al di sopra di ogni sospetto, perché potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva “sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell’evento illecito sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del 2° comma dell’articolo 1176 del codice civile“. Solo guardando i contenuti dell’atto è possibile affermare che nessuna delle due ipotesi si è verificata: per non rischiare la sua invalidità il professionista ha, infatti, in dovere di esaminare la documentazione storica dell’immobile. La Suprema corte precisa che il notaio “deve assumere una pregnante funzione di controllo documentale, sussistendo un interesse generale da tutelare oltre quello delle parti costituite“.
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